Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza

LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE SCHEDE DATI DI SICUREZZA (SDS) AI SENSI DEI REGOLAMENTI N. 1907/2006 (REACH) E N. 1272/2008 (CLP)

Il Laboratorio di approfondimento Rischio Chimico ha elaborato il presente documento al fine di fornire agli operatori di prevenzione e alle imprese uno strumento per la verifica della conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP). La checklist permette di controllare una SDS sia in termini di presenza delle informazioni (colonna “Info presenti”) sia, laddove possibile, in termini di correttezza e coerenza tecnico-scientifica dei contenuti (colonna “Info adeguate”). Le colonne N/A e N/C permettono di evidenziare rispettivamente aspetti “non applicabili” e “non controllati”.

QUANDO DEVE ESSERE FORNITA UNA SCHEDA DATI DI SICUREZZA?

Ai sensi dell’articolo 31, par. 1 del Regolamento REACH, il fornitore di una sostanza o di una miscela trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una SDS compilata a norma dell’allegato II dello stesso Regolamento:
a) se una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il CLP;
b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT), ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII del REACH;
c) quando una sostanza è inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, par. 1 (candidate list) per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
Nei casi previsti dall’art. 31 par.1 del Regolamento REACH la SDS è fornita entro la data di fornitura della sostanza o miscela e rinviata ai destinatari ad ogni suo aggiornamento, prescritto dall‘art. 31 par.9. del Regolamento.
Ai sensi dell’articolo 31, par. 3 del Regolamento REACH, il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa secondo il CLP, ma che contiene:
a) in una concentrazione individuale ≥ 1% in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale ≥ 0,2 % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l’ambiente;
oppure
b) in una concentrazione individuale ≥ 0,1% in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);
oppure
c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.
L’obbligo di fornire una SDS su richiesta è stabilito anche nel Regolamento CLP, nel cui allegato II, al punto 2.10 “Miscele non destinate alla vendita al pubblico”, si prescrive che sia apposta obbligatoriamente sull’etichetta la frase EUH210 “Scheda Dati di Sicurezza disponibile su richiesta” per le miscele non classificate come pericolose, ma che contengono:
a) ≥ 0,1 % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1, 1B, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1, 1B, o cancerogene di categoria 2,
oppure
b) ≥ 0,01 % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1A, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1A,
oppure
c) ≥ un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico < 0,1 %,
oppure
d) ≥ 0,1 % per le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione (categorie 1A, 1B o 2) o per gli effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento,
oppure
e) almeno una sostanza in una concentrazione individuale ≥ 1 % in peso per le miscele non gassose e ≥ 0,2 % in volume per le miscele gassose:
– classificata per altri pericoli per la salute o per l’ambiente;
o
– per la quale valgono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro.

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