Con l’approvazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, in riferimento agli artt. 13 e 14, vengono modificati alcuni articoli del D.Lgs. 81/08 in materia di contrasto del lavoro irregolare, vigilanza e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Nuovo ruolo per l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) al quale viene affidata la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in coordinamento con le Agenzie Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio. Sempre all’Ispettorato nazionale del lavoro viene dato anche obbligo di presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, una relazione analitica sull’attività svolta e i risultati conseguiti nei diversi settori produttivi in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare. Con le stesso Decreto Legge vengono effettuate, inoltre, ulteriori modifiche e integrazioni in merito alle condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni e le misure da attuare, ovvero:
- al momento dell’accesso ispettivo, quando si riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza essere stato regolarizzato (prima era del 20%);
- in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro elencate nell’Allegato I (prima erano necessarie “reiterate violazioni” e nell’Allegato I vengono eliminate le violazioni che espongono al rischio d’amianto e aggiunta ” l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo”);
- si potrà sospendere la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni in caso di mancata formazione e addestramento o mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
- l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione;
- nelle ipotesi di lavoro irregolare, è previsto il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- le somme aggiuntive, in caso di lavoro irregolare o violazioni di cui all’Allegato I, sonoraddoppiate se nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione;
Vi è, in aggiunta, il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) attraverso una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. È prevista, infine, l’assunzione di 1.024 unità nell’INL e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.